Determinazione degli orari di apertura e chiusura per i negozi di vendita al dettaglio per l’anno 2010
O R D I N A N Z A N. 1
Oggetto: Determinazione degli orari di apertura e chiusura per i negozi di vendita al dettaglio per l’anno 2010.
IL SINDACO
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28-06-2008, avente per oggetto “Definizione dei criteri per la determinazione degli orari di apertura e chiusura e delle disposizioni speciali riguardanti i negozi di vendita al dettaglio, ai sensi degli articoli 11-12-13-del D.Lgs 114/98”;
Visti gli articoli 11-12-13 del D.Lgs. n. 114/98, inerenti gli orari di vendita ed in particolare gli orari di apertura e chiusura e le disposizioni speciali in materia degli esercizi di vendita al dettaglio, nei comuni ad economia prevalentemente Turistica e Città d’Arte;
Dato atto che gli orari di apertura al pubblico sono rimessi alla libera determinazione dell’esercente, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 114/98 e in specifico:
- L’esercente può determinare il proprio orario di apertura e chiusura al pubblico nell’ambito della fascia oraria dalle ore 7:00 alle ore 22:00 purchè non superi le 13 ore giornaliere;
- L’esercente deve osservare la chiusura domenicale e festiva dell’esercizio;
- Il Comune può stabilire l’obbligo della mezza giornata di chiusura infrasettimanale;
- È consentito derogare dall’obbligo di chiusura domenicale e festiva nel mese di dicembre nonché in otto domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell’anno;
Visto l’art. 12 comma 1 del D.Lgs. n. 114/98 che dispone che nei comuni ad economia prevalentemente turistica gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e chiusura e possono derogare dall’obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché della mezza giornata di chiusura infrasettimanale;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 154 del 13-02-2001, con la quale sono stati individuati i comuni ad economia prevalentemente turistica, tra i quali anche quello di Bardi per l’intero territorio e per tutto l’anno;
Vista al Legge Regionale 21 maggio 2007 n. 6 “ Disposizioni in materia di distribuzione commerciale “;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 2164 del 27-12-2007 avente per oggetto “ Attuazione delle disposizioni contenute nella L.R. 21 maggio 2007 n. 6 “;
Dato atto che nei comuni riconosciuti turistici gli esercizi possono derogare dall’obbligo di chiusura domenicale e festiva così come stabilito dall’art. 12 del D.Lgs. n. 114/1998, sentite le organizzazioni dei commercianti e dei consumatori, anche l’obbligo della mezza giornata di chiusura settimanale;
Che la suindicata deliberazione regionale n. 2164/2007 individua i giorni di festività religiosi e civili durante i quali gli esercizi dei Comuni, inclusi quelli riconosciuti città d’arte o ad economia prevalentemente turistica, devono in ogni caso osservare l’obbligo di chiusura domenicale e festiva e precisamente :
1 gennaio – Pasqua – Lunedì di Pasqua – 25 aprile – 1 maggio – 2 giugno – 15 agosto – 1 novembre – 25 e 26 dicembre;
Visto l’art. 50 comma 7 del D.Lgs. 18-08-2000 n. 267;
Sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale ed i commercianti locali, che convocati hanno espresso parere favorevole;
D I S P O N E
Quanto segue, relativamente all’anno 2010:
a) Ai fini dell’individuazione delle zone del territorio comunale nelle quali gli esercenti possono derogare all’obbligo di chiusura domenicale e festiva, il Comune di Bardi viene considerato “Zona Unica”;
b) E’ consentito agli esercenti di derogare all’obbligo della chiusura domenicale e festiva per tutto il periodo dell’anno;
c) E’ stabilito in ogni caso l’obbligo di chiusura completa nei seguenti giorni festivi: 1° gennaio, Pasqua, 25 aprile, 2 giugno, e 25 dicembre;
d) È stabilito l’obbligo di chiusura di mezza giornata infrasettimanale (eccetto nel periodo estivo 15 giugno-21 settembre) a scelta dei singoli esercenti il commercio e senza alcuna distinzione merceologica, con facoltà di apertura quando nella settimana considerata ricada un festività;
Gli esercenti il commercio dovranno rendere noto al pubblico gli orari di apertura e chiusura dell’esercizio, nonché della mezza giornata di chiusura infrasettimanale prescelta, mediante cartello bene in vista nell’esercizio ed in altri mezzi idonei d’informazione.
Copia della presente ordinanza viene inviata alle forze di Polizia per i compiti di vigilanza e le inadempienze saranno sanzionate ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 114/98.
IL SINDACO
GIUSEPPE CONTI




