I.M.U. 2012
SCADENZE VERSAMENTI I.M.U. :
ACCONTO 18 GIUGNO - SALDO 17 DICEMBRE
Il pagamento dovrà essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
LINK PER IL CALCOLO ONLINE:
www.ris cotel.it/calcimu/comuni/calcimu.html?comune=A646

Il versamento si può effettuare UNICAMENTE:
TRAMITE MODELLO F24
Ravvedimento operoso
Il contribuente che si accorge di non aver provveduto nei termini previsti dalla legge ad effettuare i pagamenti richiesti, può versare tardivamente l’imposta dovuta applicando una sanzione ridotta e gli interessi moratori.
Omesso/parziale versamento del tributo
Entro 30 gg. dalla data in cui il pagamento dell’imposta doveva essere eseguito :
Sanzione del 3 % dell’imposta dovuta e non versata, più interessi legali maggiorati di 1 punto percentuale così come previsto dal Regolamento Comunale delle Entrate.
Oltre i 30 gg. dalla data in cui il pagamento dell’imposta doveva essere eseguito :
Sanzione del 3,75 % dell’imposta dovuta e non versata, più interessi legali maggiorati di 1 punto percentuale così come previsto dal Regolamento Comunale delle Entrate.
Una volta effettuato il versamento tardivo occorre comunicare all’Ufficio Tributi l’avvenuto pagamento a sanatoria allegando la fotocopia Modello F24.
ALIQUOTE IMU 2012
a) 8,60 per mille |
Aliquota ordinaria |
a) 4,50 per mille |
Abitazione principale e n.1 pertinenza per ciascuna categoria catastale (sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate nelle categoria catastali C/2,C/6 e C/7); |
DETRAZIONE per abitazione principale |
€ 200,00 (proporzionalmente al periodo per il quale si protrae tale destinazione) |
DETRAZIONE per figli di età NON superiore ai 26 anni (sino al compimento del 26° anno) |
€ 50,00 (per ciascun figlio) |
ALIQUOTA ORDINARIA 4,00 per mille
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE 7,60 per mille
Che l’importo relativo all’abitazione principale e pertinenze dovrà essere versato per intero al Comune di Bardi, mentre per tutti gli altri fabbricati l’importo dovrà essere suddiviso tra la quota statale e quella comunale.
I terreni agricoli ed i fabbricati strumentali all’attività agricola nel nostro Comune, classificato come montano, sono ESENTI.





