I.C.I. 2011
SCADENZE VERSAMENTI I.C.I. :
ACCONTO 16 GIUGNO - SALDO 16 DICEMBRE
UNICA SOLUZIONE ANNUALE ENTRO IL 16 GIUGNO
Il pagamento dovrà essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Il versamento si può effettuare:
con apposito bollettino su :
C/C n° 88656400
Intestato a
EQUITALIA EMILIA NORD S.p.A. - BARDI - PR - ICI
Strada dei Mercati n.11/B
43126 PARMA
o tramite Modello F24.
Ravvedimento operoso
Il contribuente che si accorge di non aver provveduto nei termini previsti dalla legge ad effettuare i pagamenti richiesti, può versare tardivamente l’imposta dovuta applicando una sanzione ridotta e gli interessi moratori.
Omesso/parziale versamento del tributo
Entro 30 gg. dalla data in cui il pagamento dell’imposta doveva essere eseguito :
Sanzione del 3 % dell’imposta dovuta e non versata, più interessi legali maggiorati di 1 punto percentuale così come previsto dal Regolamento Comunale delle Entrate.
Oltre i 30 gg. dalla data in cui il pagamento dell’imposta doveva essere eseguito :
Sanzione del 3,75 % dell’imposta dovuta e non versata, più interessi legali maggiorati di 1 punto percentuale così come previsto dal Regolamento Comunale delle Entrate.
Per il versamento con ravvedimento si deve utilizzare il normale bollettino di versamento ICI e barrare l’apposita casella “ravvedimento”.
Una volta effettuato il versamento tardivo occorre comunicare all’Ufficio Tributi l’avvenuto pagamento a sanatoria allegando la fotocopia della ricevuta di versamento.
NOVITA' DAL 2008
I contribuenti titolari di un’ unità immobiliare destinata ad abitazione principale sono esentati dal pagamento I.C.I. - l'esenzione si estende anche ad una pertinenza dell'abitazione principale, così come individuato dal Regolamento Comunale per l'applicazione di questa imposta.
Equiparazione alle abitazioni principali
Ai fini dell’esenzione dal pagamento dell’ imposta sono equiparate alle abitazioni principali :
1. l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
2. l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta, ascendente e discendente, fino al primo grado, che vi risiedano, in conformità alle risultanze anagrafiche;
3. due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;
4. l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata quale abitazione principale, dai familiari del possessore.
ALIQUOTE ICI 2011
a) 6,50 per mille
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Aliquota ordinaria
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a) 5,50 per mille
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Abitazione principale e n. 1 pertinenza (sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate nelle categoria catastali C/2,C/6 e C/7; Abitazione posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano iscritto all’AIRE di questo Comune; |
DETRAZIONE per abitazione principale
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€ 119,00
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